Tracciabilità e rintracciabilità

Tracciabilità e rintracciabilità

Qual è la differenza?

Tracciare consiste nella capacità di segnare il percorso di una materia prima o di un lotto di produzione attraverso i vari passaggi all’interno della filiera produttiva, e da un’azienda ad un’altra. In sostanza, parallelamente al flusso di merci si verifica un flusso di informazioni, che  vengono  riportate e conservate ad ogni passaggio.

Rintracciare significa, invece, essere in grado di ricostruire all’inverso l’intero percorso di un prodotto, dallo stato finale che va al consumatore sino alle materie prime di partenza.

Per poter avere un processo di tracciabilità che funzioni bisogna tener conto delle caratteristiche del prodotto finito, delle materie prime, del personale e attrezzature e dei processi del ciclo produttivo.

Avere chiaro in mente quello che è il processo produttivo e utilizzare i vari elementi per la raccoltà dei dati, permette di identificare e risalire a dati come data, personale attivo, attrezzature usate, parametri di processo utilizzati.

In caso di anomalie, si può comprendere quale elemento nel processo produttivo è la causa. Conoscere le caratteristiche del prodotto finito e delle materie prime, permette l’individuazione della materia prima non conforme.  

La tracciabilità permette non solo il controllo del prodotto finito, ma anche dei semilavorati in uscita e dei controlli effettuati.


Per garantire la rintracciabilità quindi, serve una tracciabilità di tutti quelli che sono considerati i punti nodali e l’identificazione in maniera univoca dei vari elementi coinvolti, dal fornitore al numero di serie del prodotto finito.

A seconda dell’industria di appartenenza e del processo produttivo, i metodi di tracciabilità sono molteplici ma in maniera uguale, i prodotti finiti sono identificati singolarmente e/o appartengono a lotti con la stessa storia realizzativa univoca.

Come si ottiene in ambito industriale?

Come menzionato precedentemente, a seconda del processo produttivo ci sono diversi punti nodali e elementi da considerare. La realizzazione del software, quindi si basa sulla conoscenza di quali sono quegli elementi da considerare per far arrivare al consumatore i dati corretti e allo stesso tempo poter rintracciare ciò che ha creato l’anomalia, in caso di necessità.

Ci sono diverse tecniche per “immagazzinare” l’informazione e legarla alla materia prima, al semilavorato o al prodotto finito e vengono applicate a seconda delle necessità e passaggi presenti. Queste tecniche vanno dai codici QR, a barre o OCR con lettori e stampanti adeguate, ai sistemi RfID e tag e soluzioni RTLS. 

Le informazioni raccolte provengono dalle diverse macchine e vari sistemi di visione, pesatura e controllo qualità, in aggiunta alle informazioni sugli operatori al lavoro.

La tracciabilità alimentare


La tracciabilità nel campo alimentare è stata introdotta come uno strumento di sicurezza alimentare. L’informazione riguardante la provenienza degli alimenti non viene utilizzata come fattore discriminante della qualità, ma per la gestione di eventuali situazioni problematiche.

Il Regolamento CE n. 178 del 2002 stabilisce infatti la “procedura di rintracciabilità”, definendola come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.

Un’altra tematica è la contraffazione di prodotti, o l’uso improprio di diciture quali DOP, IGT e IGP. L’obbligo di specificare  in etichetta l’origine della materia prima e la sede di lavorazione tutela il consumatore durante la scelta di un prodotto.

Di seguito sono descritte le informazioni che bisogna riportare per legge sui lotti, a seconda del tipo di alimento.

Prodotti ortofrutticoli

  • Informazione sull’imballatore e lo speditore della merce;
  • Natura del prodotto: nome e varietà commerciale;
  • Paese d’origine del prodotto, eventualmente zona di produzione;
  • Caratteristiche commerciali: categoria ed eventuale calibro (diametro massimo e minimo).

Carne bovina e rintracciabilità

Secondo la legge i prodotti in commercio devono mostrare in modo trasparente al consumatore informazioni quali:

  • lo Stato Paese membro dell’Unione Europea o Paese Terzo) dove è nato l’animale;
  • lo Stato o i diversi Stati in cui è avvenuto l’ingrasso dell’animale;
  • lo Stato in cui è avvenuta la macellazione;
  • lo Stato in cui è avvenuta la sezionatura.

Le carni avicole

In seguito all’influenza aviaria H5N1 del 2004, le informazioni da riportare sono:

  • Denominazione di vendita e quantità netta o nominale;
  • Origine delle carni (Paese e provincia di allevamento);
  • Ragione sociale e sede dello stabilimento di produzione;
  • Codice dell’allevamento di provenienza;
  • Data di macellazione o di sezionamento;
  • Codice identificativo del macello o dello stabilimento di lavorazione;
  • Lotto di produzione;
  • Indicazione del termine preferenziale di consumo.

L’etichettatura dei prodotti ittici

Per i prodotti ittici invece, le informazioni sono:

  • Denominazione commerciale della specie;
  • Metodo di produzione;
  • Zona di cattura o Paese di origine;
  • Bollo sanitario.

Uova e codici

Le uova sono fra i prodotti per i quali, sul mercato, il consumatore è in grado di ricavare le informazioni maggiormente dettagliate. Esiste infatti l’obbligo di riportare, stampigliato sul guscio, un codice alfanumerico (formato da numeri e lettere) che riporta tutte le informazioni relative a:

  • Tipologia di allevamento delle galline;
  • Paese, comune e provincia di allevamento;
  • Codice identificativo dello specifico allevamento di provenienza.

L’etichettatura del miele

  • Denominazione di vendita (per esempio, “miele millefiori”);
  • Quantità netta o nominale;
  • Nome, ragione sociale o marchio depositato;
  • Sede del produttore, confezionatore o venditore;
  • Paese d’origine del prodotto;
  • Codice relativo al lotto di produzione;
  • Indicazione della data di scadenza.


 

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